Devo constatare, mentre scrivo questo post, che il Governo, oltre a dettarci l’agenda politica in maniera diretta, indirizza indirettamente la nostra attenzione su determinate tematiche. Così non sorprende che in concomitanza con il dl missioni mi sia ritrovato a prestare maggiore attenzione alle forze armate pur non essendo membro della commissione dedicata.
Lo scorso 26 novembre infatti ho depositato un’interrogazione presso la Commissione Difesa della Camera dei Deputati, riguardante il Comitato di verifica per le cause di servizio. I membri di questo comitato avrebbero dovuto stare in carica per un massimo di 8 anni, decadendo nel 2011. Invece sono ancora lì e non si capisce quale sia il beneficio per lo Stato di questa proroga ottenuta con l’utilizzo della decretazione d’urgenza, considerato che molte persone hanno i requisiti per farne parte.
Proprio in virtù di questa mia incomprensione, dovuta presumibilmente a questa tara tipica del MoVimento 5 Stelle basata sul fatto che non si dovrebbe ricoprire per troppo tempo una data carica, chiedo chiarimenti al Ministro della Difesa Mauro.
Nel dettaglio chiedo al Ministro se sia a conoscenza delle varie proroghe, così come disposte nel corso di questi anni, che hanno consentito ai componenti del Comitato di verifica per le cause di servizio di continuare a svolgere le proprie funzioni di membri e, allo stesso tempo, quali iniziative intenda assumere per garantire l’immediato ripristino del previgente termine di decadenza dei membri.
Di seguito il testo dell’interrogazione 5-01561:
D’UVA, FRUSONE e CORDA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, riguardante il «Regolamento per la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio» dispone, a norma dell’articolo 10, la costituzione di un comitato di verifica per le cause di servizio;
tale comitato è formato da un numero variabile di soggetti comunque scelti tra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e, infine, tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni;
la nomina dei componenti del comitato di verifica per le cause di servizio avviene con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, secondo quanto disposto dall’articolo 10 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;
il Ministero dell’economia e delle finanze costituisce, con proprio decreto, in data 14 marzo 2003, il comitato di verifica per le cause di servizio per il quadriennio 2003-2007;
decaduti i termini previsti dalla normativa del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre, n. 461, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla proroga della composizione del comitato di verifica per le cause di servizio anche per il quadriennio 2007-2011, in armonia con il dettato dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica;
il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, ha disposto all’articolo 2, comma 1-octies, la proroga della composizione del comitato di verifica per le cause di servizio, con scadenza in data 31 dicembre 2013, intervenendo così in maniera poco comprensibile sulla durata delle cariche;
il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», ha introdotto, all’articolo 1, il comma 8-quinques, il quale dispone una ulteriore proroga della composizione del comitato di verifica, a norma dell’articolo 1, rinviando per l’ennesima volta il termine previsto per la decadenza dei suoi membri, fino al 31 dicembre 2015;
la composizione del comitato di verifica per le cause di servizio, nonostante l’iniziale previsione legislativa che stabiliva un termine massimo complessivo di 8 anni, è stata, di fatto, confermata per un ulteriore quadriennio, attraverso tempestivi provvedimenti legislativi che hanno, di fatto, impedito la naturale decadenza dei suoi membri, senza alcuna apparente giustificazione e senza nessun evidente beneficio né economico né funzionale –:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se intenda assumere iniziative per l’immediato ripristino del previgente termine per la decadenza dei membri facenti parte del comitato di verifica per le cause di servizio, così come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, evitando così che ai suoi membri sia assicurato il godimento dei benefici derivanti dalla partecipazione al comitato per un più esteso periodo. (5-01561)