Il 20 maggio 1985, attraverso l’entrata in vigore della legge n. 222, viene introdotta nell’ordinamento la previsione di destinazione, dopo una scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, di una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per scopi di carattere straordinario e di competenza statale, ovvero per scopi di carattere religioso. La legge adottata nell’ambito del nuovo Concordato tra lo Stato e la Chiesa cattolica, prevede infatti, all’articolo 47, che una quota pari all’otto per mille dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, sia destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Si dispone inoltre che, in caso di assenza di un’espressa scelta da parte del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, l’otto per mille vada ridistribuito tra i beneficiari in proporzione alle scelte espresse. Da una prima analisi del testo si può evidenziare come lo spirito della legge sia quello di equiparare le esigenze statuali, di carattere straordinario, a quelle di carattere religioso, prevedendo la destinazione di fondi altrimenti utilizzabili esclusivamente dallo Stato Italiano e consentendo alle varie religioni beneficiarie di poter perseguire gli scopi ritenuti, attraverso la legge, meritevoli di tutela. Con la consapevolezza sull’importanza che i Patti lateranensi rivestono all’interno del nostro ordinamento, data la loro valenza costituzionale, si ritengono necessarie modifiche alla legge n. 222 del 1985. Durante il corso degli anni della sua applicazione si è dovuto registrare lo stravolgimento dello spirito legislativo che aveva portato alla sua approvazione, dal momento che da troppo tempo lo Stato italiano ha rinunciato alla possibilità di effettuare campagne di informazione e di divulgazione che annualmente diano la possibilità di rendere realmente consapevole il cittadino, in sede di dichiarazione dei redditi, sulle possibili scelte di destinazione della propria quota di otto per mille. Si ritiene, in particolare, necessaria la previsione di una campagna di informazione non da attuare in contrasto con la parte da destinare alla Chiesa cattolica, ma al solo fine di garantire al cittadino la possibilità di effettuare una scelta più libera e consapevole, informandolo sulle possibilità che una scelta in favore dello Stato italiano, soprattutto in tale momento di criticità finanziaria per il nostro Paese date le evidenti difficoltà nel reperire fondi necessari a soddisfare esigenze di carattere primario, può comportare.
L’articolo 1 della presente proposta di legge introduce tale obbligo, prevedendo che lo Stato destina il 5 per cento della propria quota, all’informazione del cittadino sui possibili obiettivi che attraverso un’eventuale scelta dell’otto per mille in favore dello Stato stesso potranno essere realizzati. Si è ritenuto inoltre, attraverso la modifica dell’articolo 48 della legge n. 222 del 1985, prevista dall’articolo 3 della proposta di legge, di perseguire non solo fini di interesse sociale e umanitario, ma, anche a causa delle continue riduzioni delle relative voci di spesa, di prevedere la destinazione di ulteriori fondi in favore della ricerca scientifica, consentendo per tale scopo, a differenza di quanto previsto per le altre voci di intervento, interventi di carattere anche ordinario. Si ritiene che attraverso le nuove disposizioni proposte i cittadini possano esprimere una scelta pienamente consapevole e informata, grazie a una piena conoscenza degli obiettivi che attraverso tale scelta si potranno realizzare per il nostro Paese e per il suo sviluppo e, allo stesso tempo, consentendo l’ampliamento dei fini da perseguire, altrettanto importanti e necessari.