Riconoscimento della Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.)

11 Settembre 2013

La presente proposta di legge, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione italiana e in ottemperanza alla risoluzione sui linguaggi gestuali per i sordi del Parlamento europeo adottata il 17 giugno 1988, vuole riconoscere la lingua dei segni italiana, la L.I.S., quale lingua ufficiale della Repubblica italiana, riconoscendola come lingua liberamente utilizzabile dalla comunità dei sordi all’interno del nostro Paese, e disponendo altresì che questa venga introdotta all’interno delle pubbliche amministrazioni, nelle scuole e nelle università. Attraverso l’articolo 1 della proposta di legge in esame, si vuole riconoscere ufficialmente la lingua dei segni italiana, la L.I.S., quale lingua ufficiale di minoranza della Repubblica Italiana,un risultato di estrema importanza per l’Italia, non solamente dal punto di vista degli obblighi comunitari e internazionali ma, soprattutto, per far progredire ulteriormente il nostro Paese dal punto di vista culturale e civile, assicurando così il pieno rispetto del principio fondamentale garantito dall’articolo 3 della nostra Costituzione, così come disposto dal secondo comma dello stesso articolo. Il secondo comma dell’articolo 1 esplica in maniera chiara come attraverso il riconoscimento della lingua dei segni italiana non si vuole imporre alcun utilizzo della stessa, cercando piuttosto di introdurre all’interno del mondo dei soggetti affetti da sordità uno strumento ulteriore, cercando così di rimuovere gli ostacoli e le barriere che ne impediscono la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale italiana. È evidente come non ci si possa fermare al mero riconoscimento della lingua dei segni italiana, la L.I.S., per farla diventare efficace ed effettivo strumento di comunicazione per la comunità dei sordi ma, così come disposto dall’articolo 2, si ritiene di fondamentale importanza che questa venga promossa e valorizzata all’interno di tutto il territorio nazionale, attraverso atti e accordi che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca e il Ministero per le pari opportunità possono adottare per tali fini, di concerto con tutti gli Organismi Europei e Internazionali, così come avvenuto il 17 giugno 1988 con il Parlamento Europeo e con l’adozione della convenzione dell’O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità nell’anno 2006, anche se mai divenuta efficace in Italia. Mentre oltre 44 paesi, tra i quali gli Stati Uniti, la Francia e la Cina, hanno adottato una lingua ufficiale dei segni, in Italia il suo mancato riconoscimento rappresenta una grave inadempienza nonostante la ratifica della Convenzione O.N.U. , mancanza che la presente proposta di legge ha il compito di rimuovere. L’articolo 3 dell’atto di iniziativa legislativa in esame vuole introdurre all’interno dell’ordinamento italiano una disposizione di fondamentale importanza per la piena tutela di diritti a oggi non del tutto garantiti ai cittadini affetti da sordità, quali il diritto allo studio e il diritto a rapportarsi in maniera chiara e consapevole con le pubbliche amministrazioni. L’articolo 3 prevede l’utilizzo della L.I.S., lingua dei segni italiana, nelle pubbliche amministrazioni, nelle scuole e nelle università, attraverso traduzioni simultanee dalla lingua italiana che permettano, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica, una chiara comprensione e un libero accesso alle informazioni per tutti i soggetti affetti da sordità medicalmente accertata che ne facciano espressamente richiesta. Garantire anche ai soggetti con disabilità il libero accesso alle pubbliche amministrazioni e assicurare agli studenti sordi il diritto di accesso agli studi è un atto dovuto, un principio suscettibile di essere pienamente condivisio. Per ottenere, infine, una piena ed efficace diffusione in tutto il territorio nazionale e per garantirne l’accesso a tutti i soggetti affetti da sordità, sarà necessario disporre l’insegnamento della lingua dei segni italiana, la L.I.S., attraverso la creazione di corsi e seminari che, al pari della sua diffusione e promozione, sarà consentito e riconosciuto a tutti gli enti e a tutte le associazioni che si siano regolarmente e legalmente costituite per rappresentare, tutelare e favorire le persone affette da sordità, che si siano dotate di regolare statuto costitutivo e che siano operanti all’interno del territorio dello Stato da almeno 5 anni. La disciplina di tali disposizioni è presente all’interno dell’articolo 4 della presente proposta di legge che sono certo troverà larga condivisione, dati i temi trattati e la loro importanza, per consentire al nostro Paese di progredire sia dal punto di vista civile che culturale e nel pieno rispetto degli impegni assunti a livello europeo e internazionale.

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